Consiglio di Istituto
DECRETO NOMINA CONSIGLIO DI ISTITUTO
Competenze del Consiglio di Istituto
(Tratto dal decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297)
- Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
- Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
- Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 .
- I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.
- Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
- Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
- Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
- Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
- Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
- I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
- Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Biella II, eletto secondo le norme vigenti, è composto da 19 membri.
Le riunioni sono disciplinate dalla legge e dal presente regolamento.
Le attribuzioni sono regolate dall’art. 10 del T.U. 297/94.
La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Dirigente scolastico. Nella prima seduta vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente e i membri della Giunta Esecutiva.
Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno 10 consiglieri.
Il Consiglio di Istituto dura in carica 3 anni, durante i quali si provvede alla sostituzione degli eventuali membri decaduti, dimissionari o che siano risultati assenti ingiustificati a tre incontri consecutivi.
Il Consiglio è presieduto da un genitore eletto da tutti i membri del Consiglio.
I compiti e le funzioni del Consiglio di Istituto sono definiti dall’art.10 del D.Lgs. 16/04/1994 n°297 e dagli art. 2, 3, 4, 5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché per la parte contabile, dal D.I. 44/2001:
- Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento;
- Approva il Programma Annuale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
- Verifica lo stato di attuazione del Programma entro il 30 giugno;
- Approva le modifiche al Programma Annuale;
- Approva entro il 30 aprile il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal DS all’esame del Collegio dei revisori dei conti;
- Stabilisce l’entità del fondo per le minute spese;
- Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal DS entro 30 giorni;
- Delibera sulle attività negoziali di cui all’art. 33, comma 1 del D.I.44/2001;
- Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del DS.
Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe e d’interclasse, ha potere deliberante sulla programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
- Adozione del Regolamento interno dell’Istituto;
- Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico – scientifiche, dei sussidi didattici, dei materiali di consumo per le esercitazioni;
- Definizione dei criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione;
- Promozione di contatti con altre scuole ed istituti;
- Partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- Individuazione di forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’Istituto.
- Indica anche i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali, al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe e di Interclasse ed esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto;
- Consente l’uso di attrezzature della scuola ad altre scuole;
- Dà il proprio assenso al Comune sulle richieste d’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall’orario scolastico;
- Delibera il calendario scolastico;
- Delibera i criteri di vigilanza sugli alunni;
- Adotta sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art.4, comma 9 DPR n°235 del 21/11/2007;
- Designa, per la scuola secondaria di 1° grado, un docente e due genitori per la formazione dell’Organo di garanzia in caso di ricorso contro le sanzioni disciplinari a carico degli studenti.